La Procura di Sion ha rigettato la richiesta da parte dell’Italia di costituirsi parte civile nel procedimento che riguarda l’incendio avvenuto nel locale Le Constellation di Crans Montana dello scorso capodanno, in cui morirono 6 giovanissimi italiani.
La decisione è stata comunicata il 23 luglio scorso all’avvocato Romain Jordan che rappresenta il governo italiano.
Secondo i magistrati svizzeri, “né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa”. La Farnesina ha fatto sapere di avere già presentato ricorso: quelle del giudice svizzero sono “tesi non condivisibili e superate”.
“Affinché allo Stato sia riconosciuta la qualità di persona lesa – si legge nella decisione della Procura del Cantone del Vallese – non è sufficiente che sia colpito dall’infrazione in questione per quanto riguarda i suoi interessi pubblici che ha il compito di tutelare o promuovere (‘für welche er zuständig ist’); deve essere leso direttamente nei propri diritti personali, al pari di un soggetto privato. Quando un organo statale agisce in quanto titolare del potere pubblico, difende degli interessi pubblici e non può essere contemporaneamente colpito direttamente in interessi individuali propri”. In tal caso, la salvaguardia degli interessi pubblici, di cui è garante, “spetta al ministero pubblico”.
“Il presente procedimento penale”, prosegue la Procura, “riguarda in particolare l’incendio verificatosi nella notte di Capodanno 2026 presso il locale ‘Le Constellation’, a Crans-Montana. L’incendio ha causato numerosissime vittime, tra cui sei cittadini italiani deceduti e altri quattordici gravemente feriti”.
Le disposizioni penali applicabili, si legge ancora, “sono, in particolare, l’incendio colposo, l’omicidio colposo e le lesioni personali gravi colpose. I beni giuridici tutelati sono quindi la vita, l’integrità fisica, la salute e la proprietà, nonché la loro messa in pericolo e la sicurezza collettiva”. Quindi “assumono in particolare la qualità di persone lese i clienti dell’esercizio i cui beni giuridici personali sopra indicati sono stati direttamente colpiti o messi in pericolo dall’incendio, e non lo Stato di cui essi possiedono la nazionalità. Ne consegue che né la nazionalità italiana di alcune vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica italiana per l’assistenza alle proprie vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire alla Repubblica italiana la qualità di persona lesa ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 Cpp, poiché essa non è titolare di un bene giuridico direttamente protetto dalle disposizioni penali in questione”.
Foto tratta dagli atti dell’inchiesta













